1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla concessione della protezione temporanea.
a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che siano state vittime di siffatte violazioni.